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I. NOME, SEDE E SCOPO
Art. 1 – Sotto il nome BMX-CLUB TICINO è costituita una società, con sede a Vira Gambarogno, che è in unione alla società BMX-Suisse, e riconosce il regolamento della Federazione Internazionale BMX (I.BMX.F.).
Art. 2 – Il BMX-Club è politicamente e confessionalmente neutrale e si astiene da ogni attività di questo genere.
Art. 3 – Obiettivi e scopi sono:
II. MEMBRI
Art. 4 – Ognuno può diventare membro del BMX. Esso comprende:
Membri attivi e passivi ricevono, dietro pagamento di una tassa annuale, una tessera.
Art. 5 – Sono considerati membri attivi tutte le persone a partire dall’età scolastica che praticano il BMX – sport o lo sostengono attivamente. Essi devono presentare un’assicurazione personale contro gli infortuni e di un’assicurazione di responsabilità civile. Il membro o il suo rappresentante legale conferma, tramite la domanda d’iscrizione, di essere adeguatamente assicurato.
L’ammissione di un membro attivo ha luogo mediante domanda scritta (formulario) alla presidenza. Per i minorenni è necessaria la firma del rappresentante legale.
Art. 6 – Sono considerati membri passivi quelle persone che pagano il relativo contributo e che appoggiano il club con donazioni o altre prestazioni.
Art. 7 – Possono divenire membri onorari quelle persone che hanno meriti particolari nel club o nello sport del velocross. La loro scelta avviene nel corso dell’assemblea generale con la maggioranza dei due terzi. La proposta deve essere contenuta nella lista delle trattande.
III. ORGANIZZAZIONE
Art. 8 – Gli organismi del BMX-Club Ticino sono:
Art. 9 – L’assemblea generale è il massimo organo del BMX-Club Ticino. Si riunisce almeno una volta all’anno, al più tardi entro il 31 marzo. La convocazione di una assemblea straordinaria può essere, in ogni tempo, richiesta attraverso la presidenza o per iscritto da un terzo dei membri attivi.
L’invito ai membri per l’assemblea generale ha luogo per iscritto con un anticipo di almeno 20 giorni e con l’elenco delle trattande.
L’assemblea generale ha i seguenti scopi:
Trattande che devono figurare sull’ordine del giorno devono esesre comunicate alla presidenza almeno 5 giorni prima dell’assemblea generale.
Art. 10 – Votazione e diritti elettorali.
All’assemblea generale ha diritto di voto ogni membro attivo e passivo, come pure i membri onorari. Per l’eleggibilità è richiesta la maggiore età.
Art. 11 – Modalità di elezione.
L’assemblea generale decide con la maggioranza semplice. L’elezione ha luogo mediante levata di mano. A richiesta di un terzo degli elettori presenti si può procedere a una votazione segreta.
Contro le decisioni dell’assemblea generale non possono essere sollevate obiezioni.
Art. 12 – La direttiva si compone di:
Essa presenta annualmente all’assemblea dei membri un bollettino di attività, i conti annuali, i preventivi e un programma per il prossimo anno.
I membri della direttiva durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili. La direttiva decide sull’ammisione di nuovi membri. Dimissioni e ritiri da membri della direttiva devono pervenire per iscritto entro il 31 dicembre e verranno accolte se tutti gli impegni verso il BMX-Club sono stati adempiuti.
Art. 13 – La revisione dei conti.
L’assemblea generale elegge rispettivamente per la durata di un anno due revisori dei conti. Essi esaminano i conti annuali e la contabilità della società e fanno rapporto all’assemblea generale.
IV. FINANZE, RESPONSABILITÀ E GARANZIE
Art. 14 – La società dispone per il suo funzionamento dei contributi dei soci. La tassa sociale è fissata a fr. 30.-.
La società può pure accettare altri contributi di ogni genere, per esempio aiuti finanziari o materiali di sponsorizzatori, sotto tutela dell’etica e della morale (nessuna pubblicità di prodotti che danneggiano la gioventù). A copertura delle spese servono pure introiti di manifestazioni e pubblicità.
I mezzi disponibili servono:
I membri non hanno diritto sulla distribuzione degli utili. Introiti di ogni genere che affluiscono da manifestazioni del BMX-Club non possono essere ripartiti tra i membri.
Art. 15 – I debiti della società sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa la garanzia personale dei membri.
Art. 16 – La società è impegnata attraverso la firma collettiva del presidente, del segretario e del cassiere. Le ricevute sono valide se ratificate dal cassiere.
V. DIVERSI
Art. 17 – Modifica degli statuti.
Per la modifica dei presenti statuti è necessaria la decisione dell’assemblea dei membri, con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.
La decisione è valevole solo se la modifica è prevista nella lista delle trattande.
Art. 18 – Scioglimento della società.
Lo scioglimento del Club può essere deciso con una assemblea ordinaria o straordinaria dei membri riuniti, o perché il numero dei membri attivi ammonta a 5 o meno, o perché i tre quarti dei membri presenti lo desiderano.
Se questo numero dei presenti per la decisione dello scioglimento non è raggiunto, viene convocata una seconda assemblea, che non può aver luogo prima di 14 giorni dalla precedente. Questa assemblea è indipendente dal numero dei membri attivi presenti e decide sullo scioglimento con maggioranza semplice.
In caso di liquidazione, eventuali eccedenze attive vanno a favore di un altro ente sportivo.
Vira Gambarogno, 15. marzo 1986